Art. 1
Obiettivo generale
In vigore dal 17 lug 2000
È istituito uno strumento finanziario per l'ambiente, in prosieguo denominato «LIFE».
Obiettivo generale di LIFE è contribuire all'applicazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica comunitaria nel settore dell'ambiente e della legislazione ambientale, in particolare nel settore dell'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche, nonché allo sviluppo sostenibile nella Comunità.
Storico versioni
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