Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 lug 2000
Dal 1o luglio 2000, gli elementi agricoli ridotti applicabili all'importazione delle merci che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 per i quali è prevista una riduzione dell'elemento agricolo nell'accordo interinale concluso con Israele, nonché i relativi dazi addizionali ridotti sono fissati negli allegati del presente regolamento.
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