Art. 8

Art. 8

In vigore dal 22 mag 2000
Le rettifiche effettuate a norma dell', paragrafo 4 vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità previste dall', paragrafo 3, lettere a) e b), nonché negli estratti previsti dall', paragrafo 4, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse. Ove le rettifiche riguardino casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, il fatto deve essere specificatamente menzionato. TITOLO III Messa a disposizione delle risorse proprie
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