Art. 7

Art. 7

In vigore dal 22 mag 2000
1.   Ogni Stato membro redige annualmente un conto riepilogativo dei dazi accertati riportati nella sua contabilità di cui all', paragrafo 3, lettera a), e lo trasmette alla Commissione prima del 1o aprile dell'anno successivo all'esercizio in questione. Ogni differenza tra l'importo globale del conto riepilogativo e la somma degli estratti mensili trasmessi dallo Stato membro da gennaio a dicembre dell'anno deve costituire oggetto di un commento. La Commissione verifica la concordanza del conto riepilogativo con l'importo dei dazi messi a sua disposizione nel corso dell'anno; essa dispone del termine di due mesi, dopo aver ricevuto il conto riepilogativo, per comunicare, eventualmente, le sue osservazioni allo Stato membro interessato. 2.   Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, il conto riepilogativo annuale di cui al paragrafo 1 non è più rettificato, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione, sia dallo Stato membro interessato.
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