Art. 17

Art. 17

In vigore dal 22 mag 2000
1.   Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell' siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento. 2.   Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione, quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili. Questi casi debbono essere menzionati nella relazione di cui al paragrafo 3, qualora gli importi superino i 10 000 EUR, convertiti in moneta nazionale al tasso nel primo giorno feriale del mese d'ottobre dell'anno civile appena trascorso; questa relazione deve contenere un'indicazione delle ragioni che hanno indotto lo Stato membro a non mettere a disposizione gli importi di cui trattasi. La Commissione dispone di un termine di sei mesi per comunicare, se del caso, le proprie osservazioni allo Stato membro interessato. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante una relazione annuale, l'attività e i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento. Questa relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in questione. Il modello di tale relazione, nonché le sue modifiche debitamente giustificate, è definito dalla Commissione previa consultazione del Comitato di cui all'. Se del caso sono previsti opportuni termini di applicazione. Entro il 30 giugno dell'anno che segua l'esercizio di cui al primo comma, seconda frase, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale fa una sintesi delle comunicazioni degli Stati membri a titolo del presente articolo e dell', paragrafo 5.
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