Art. 13

Art. 13

In vigore dal 22 mag 2000
1.   Il presente articolo si applica qualora sia necessario ricorrere alle deroghe provvisorie previste dall', paragrafo 7, della decisione 88/376/CEE, Euratom. 2.   Il PNL ai prezzi di mercato viene calcolato dall'Istituto statistico delle Comunità europee in base alle statistiche elaborate secondo il sistema europeo dei conti economici integrati (SEC) e corrispondenti, per ciascuno Stato membro, alla media aritmetica dei primi tre anni del quinquennio precedente (esercizio per il quale si applica l', paragrafo 7, della decisione 88/376/CEE, Euratom. Non si tiene invece conto delle eventuali revisioni dei dati statistici intervenute dopo l'adozione del bilancio definitivo. 3.   Il PNL per ciascun anno di riferimento è calcolato in euro sulla base del tasso medio dell'euro dell'anno preso in considerazione. 4.   Finché la deroga prevista dall', paragrafo 7, della decisione 88/376/CEE, Euratom, è applicata per uno o più Stati membri, la Commissione determina, nel suo progetto preliminare di bilancio, la percentuale corrispondente ai contributi finanziari di detti Stati membri, in funzione della quota-parte del loro PNL in rapporto alla somma dei PNL degli Stati membri e fissa l'ammontare della parte di bilancio da finanziare mediante le risorse IVA a tasso uniforme e i contributi finanziari PNL. Questi dati vengono approvati secondo la procedura di bilancio.
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