Art. 12
In vigore dal 22 mag 2000
1. La Commissione dispone delle somme accreditate sui conti previsti all', paragrafo 1, nella misura necessaria per coprire i bisogni di tesoreria derivanti dall'esecuzione del bilancio.
2. Qualora i bisogni di tesoreria superino gli averi dei conti, la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi, sempreché delle somme a credito siano disponibili in bilancio ed entro i limiti delle risorse proprie previste nel bilancio. In questo caso essa informa preliminarmente gli Stati membri dei superamenti prevedibili.
3. Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali della Comunità nei confronti dei mutuanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti della Comunità.
4. La differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro.
5. Gli Stati membri o l'organismo da essi designato conformemente all', paragrafo 1, sono tenuti a eseguire gli ordini di pagamento della Commissione quanto prima, comunque non oltre i sette giorni feriali successivi alla ricezione degli ordini, e a inviare un estratto conto alla Commissione entro un termine di sette giorni feriali da ciascuna operazione.
Tuttavia, per le operazioni relative a movimenti di tesoreria, gli Stati membri devono eseguire gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione.
TITOLO V
Modalità di applicazione dell', paragrafo 7, della decisione 88/376/CEE, Euratom
Storico versioni
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