Art. 11

Art. 11

In vigore dal 22 mag 2000
Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all', paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo. TITOLO IV Gestione della tesoreria
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