Art. 1
In vigore dal 22 mag 2000
Le risorse proprie delle Comunità previste dalla decisione 94/728/CE, Euratom, qui di seguito denominate «risorse proprie», sono messe a disposizione della Commissione e controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 (10) e la direttiva 89/130/CEE, Euratom.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2000:1150:oj#art-1