Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 mag 2000
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio di cui al codice NC 2849 20 00, originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina. 2.   L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, è la seguente: — Repubblica popolare cinese: 52,6 %, — Federazione russa: 23,3 % (codice addizionale Taric 8747), — Ucraina: 24 %. 3.   Il dazio non si applica alle importazioni del prodotto definito nel paragrafo 1, esportato nella Comunità dalla società V/O Stankoimport, Mosca, Russia (codice addizionale Taric 8746).
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