Art. 1
In vigore dal 22 mag 2000
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio di cui al codice NC 2849 20 00, originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina.
2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, è la seguente:
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Repubblica popolare cinese: 52,6 %,
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Federazione russa: 23,3 % (codice addizionale Taric 8747),
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Ucraina: 24 %.
3. Il dazio non si applica alle importazioni del prodotto definito nel paragrafo 1, esportato nella Comunità dalla società V/O Stankoimport, Mosca, Russia (codice addizionale Taric 8746).
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