Art. 7

Art. 7

In vigore dal 4 mag 2000
Le denominazioni varietali che sono state autorizzate in forma di codice devono essere chiaramente indicate come tali nel catalogo o nei cataloghi ufficiali degli Stati membri relativi alle varietà di piante ufficialmente ammesse o nel catalogo comune pertinente con una nota in calce recante la seguente indicazione: «denominazione varietale riconosciuta in forma di “codice”».
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