Art. 6
Si ritiene che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se:
In vigore dal 4 mag 2000
a)
desta la falsa impressione che la varietà abbia caratteristiche o un valore particolari;
b)
desta la falsa impressione che la varietà sia apparentata o ottenuta da un'altra varietà specifica;
c)
faccia riferimento ad una caratteristica od un valore particolare in modo tale da destare la falsa impressione che solo quella varietà possieda tale caratteristica o valore, mentre altre varietà della stessa specie possono presentare la stessa caratteristica o lo stesso valore;
d)
suggerisce, in base all'analogia ad un marchio ben conosciuto ma che non è un marchio registrato o una denominazione varietale registrata, che si tratta di un'altra varietà o desta un'impressione erronea sull'identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore;
e)
consiste dei seguenti termini o li contiene:
i)
comparativi o superlativi,
ii)
la denominazione botanica, o parte della denominazione botanica, di un genere o di una specie del regno vegetale,
iii)
la denominazione comune di un genere o di una specie del regno vegetale del gruppo sia delle specie di piante agricole sia delle specie di ortaggi al quale appartiene la varietà, oppure
iv)
il nome di una persona fisica o giuridica, oppure un riferimento a tale persona, che desti un'impressione erronea sull'identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2000:930:oj#art-6