Art. 5

Art. 5

In vigore dal 4 mag 2000
Per denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di altre norme legislative s'intende in particolare: a) denominazioni di monete o termini associati a pesi e misure; b) termini che sono entrati nel linguaggio quotidiano in una parte o nell'intera Comunità e la cui approvazione quale denominazione varietale ne impedirebbe l'uso da parte di altri nel commercializzare materiale di moltiplicazione di altre varietà; c) espressioni che, a norma della legislazione, non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli dalla stessa previsti.
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