Art. 1
In vigore dal 14 feb 2000
Il regolamento (CE) n. 2135/97 resta in vigore per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 ai sensi della decisione 2000/294/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa che proroga per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 il sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea(3).
Storico versioni
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