Art. 3
In vigore dal 14 feb 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. GAMA
(1) GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.
(2) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 13 del 19.1.1998, pag. 99. Decisione modificata dalla decisione n. 7/98 del Consiglio di associazione (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 26).
(4) GU L 13 del 19.1.1998, pag. 43. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 248/1999 (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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