Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 feb 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. GAMA (1) GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2. (2) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU L 13 del 19.1.1998, pag. 71. Decisione modificata dalla decisione n. 1/1999 del Consiglio di associazione (GU L 36 del 10.2.1999, pag. 18). (4) GU L 13 del 19.1.1998, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 288/1999 (GU L 36 del 10.2.1999, pag. 1).
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