Art. 1
In vigore dal 14 feb 2000
Il regolamento (CE) n. 1526/97 resta in vigore per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001, conformemente alla decisione 2000/202/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 il sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dall'Ucraina nella Comunità europea.
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