Art. 6

Art. 6

In vigore dal 14 feb 2000
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È applicabile con decorrenza dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. GAMA (1) Regolamento (CE) n. 27/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per i regimi di scambi preferenziali con Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania e Bulgaria per taluni prodotti agricoli trasformati (GU L 5 del 9.1.1999, pag. 7). (2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25). (4) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28). ALLEGATO I POLONIA TABELLA 1 Contingenti applicabili all'importazione di prodotti originari della Polonia aperti per il 2000 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 2 Dazi applicabili all'importazione di prodotti originari della Polonia per il 2000 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 3 Importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità delle merci elencate nella tabella 1 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II BULGARIA TABELLA 1 Contingenti applicabili all'importazione di prodotti originari della Bulgaria aperti per il 2000 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 2 Dazi applicabili all'importazione di prodotti originari della Bulgaria per il 2000 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 3 Importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità delle merci elencate nella tabella 1 >SPAZIO PER TABELLA>
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