Art. 4

Art. 4

In vigore dal 14 feb 2000
1. Le concessioni relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati stabilite nei protocolli di adeguamento con gli Stati di cui all' sostituiscono le concessioni stabilite nei rispettivi allegati del presente regolamento: a) a decorrere dal 1o gennaio 2000, se il protocollo di adeguamento è in vigore a tale data, oppure b) a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo protocollo di adeguamento, se esso entra in vigore dopo il 1o gennaio 2000. 2. Le modalità di attuazione delle misure stabilite dal presente regolamento si applicano anche alle corrispondenti misure stabilite nei rispettivi protocolli di adeguamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2000:377:oj#art-4