Art. 2
In vigore dal 14 feb 2000
Se la Polonia o la Bulgaria non applicano più le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione può sospendere l'applicazione delle misure di cui all', secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2000:377:oj#art-2