Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 feb 2000
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000 i prodotti originari della Polonia e della Bulgaria, di cui rispettivamente agli allegati I e II del presente regolamento, sono oggetto di concessioni alle condizioni citate in detti allegati. Le tabelle 3 dei rispettivi allegati elencano gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità.
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