Art. 2
In vigore dal 14 feb 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. GAMA
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).
(2) GU L 306 dell'11.12.1993, pag. 16.
(3) GU C 177 del 10.6.1998, pag. 5.
(4) GU C 385 dell'11.12.1998, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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