Art. 5

Art. 5

In vigore dal 14 feb 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. GAMA (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18). (2) GU L 218 del 18.8.1999, pag. 3. (3) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1. ALLEGATO Elementi principali del certificato di produzione di cui all', paragrafo 2(1) a) Numero del certificato. b) Identificazione indicante se si tratta dell'originale o di una copia. c) Data di scadenza del certificato. d) Il seguente testo: "Certificato di produzione emesso da [denominazione dell'impresa] a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CE) n 348/2000 del Consiglio per l'esportazione nella Comunità europea di alcuni tipi di tubi senza saldatura figuranti al codice addizionale Taric [codice addizionale Taric]." Nel caso d'importazioni dall'Ucraina "Certificato di produzione, autenticato dal Ministero [...] dell'Ucraina responsabile del monitoraggio, emesso a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CE) n 348/2000 del Consiglio per l'esportazione nella Comunità europea di alcuni tubi senza saldatura figuranti al codice addizionale Taric [codice addizionale Taric]." e) Nome e indirizzo completo del produttore esportatore interessato, compresi i numeri di telefono e di fax ed eventuali numeri d'identificazione quali il numero del registro nazionale delle società. f) Nome e indirizzo completo del cliente del produttore esportatore interessato, compresi i numeri di telefono e di fax, al quale il prodotto è stato venduto e fatturato da tale produttore esportatore. g) Numero della fattura commerciale al quale si riferisce il certificato di produzione. h) Descrizione esatta delle merci, tra cui: - una descrizione del prodotto sufficiente a identificare quest'ultimo, identica a quella figurante sulla fattura, - codice NC, - quantitativo (in tonnellate metriche). i) Nel caso d'importazioni dalla Croazia, nome del responsabile della società incaricato dell'emissione del certificato e la seguente dichiarazione firmata: "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione nella Comunità europea delle merci oggetto del presente certificato viene effettuata nell'ambito e nei termini dell'impegno assunto da [nome del produttore esportatore interessato] e nel rispetto del volume di esportazioni in esenzione dal dazio antidumping consentito, stabilito nell'impegno accettato dalla Commissione in base alla decisione 2000/.../CE [decisione C (2000) 271/2]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete ed esatte." Nel caso d'importazioni dall'Ucraina, la seguente dichiarazione firmata del produttore esportatore: "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione nella Comunità europea delle merci oggetto del presente certificato viene effettuata nell'ambito e nei termini dell'impegno assunto da [nome del produttore esportatore interessato] e nel rispetto del volume di esportazioni in esenzione dal dazio antidumping consentito, stabilito nell'impegno accettato dalla Commissione in base alla decisione 2000/.../CE [decisione C (2000) 271/2]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete ed esatte" j) Nel caso d'importazioni dall'Ucraina, spazio per il timbro e la firma di un funzionario autorizzato del Ministero [...] dell'Ucraina. k) Spazio riservato alle competenti autorità della Comunità. (1) Ciascun riquadro del certificato sarà in quattro lingue: per la Croazia, la lingua del paese del produttore e l'inglese, il francese e il tedesco ed in due lingue per l'Ucraina: la lingua del paese del produttore e l'inglese.
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