Art. 4
In vigore dal 14 feb 2000
Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti con il regolamento (CE) n. 1802/1999 sono riscossi applicando l'aliquota del dazio definitivo. Gli importi depositati in eccesso rispetto all'aliquota del dazio definitivo devono essere svincolati.
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