Art. 2
In vigore dal 14 feb 2000
1. Sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall' le importazioni di prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalle imprese elencate al paragrafo 4, che si sono offerte di assumere impegni accettati dalla Commissione, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. All'importatore che presenta la dichiarazione per l'immissione in libera pratica è applicata l'esenzione del dazio a condizione che presenti ai competenti servizi doganali degli Stati membri l'originale di un certificato di produzione valido, rilasciato da una delle imprese elencate al paragrafo 4. Tale certificato deve essere conforme ai requisiti relativi a siffatti certificati, indicati nell'impegno accettato dalla Commissione, e i cui elementi essenziali figurano in allegato.
3. Il certificato di produzione di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro tre mesi dalla data della sua emissione. I quantitativi dei prodotti presentati ai servizi doganali degli Stati membri per l'importazione nella Comunità in esenzione dal dazio antidumping non devono eccedere i quantitativi indicati nel certificato. Gli eventuali quantitativi in eccesso sono soggetti al dazio e vanno dichiarati al pertinente codice addizionale Taric di cui all', paragrafo 2.
4. Le importazioni accompagnate da un certificato di produzione devono essere dichiarate ai seguenti codici addizionali Taric:
>SPAZIO PER TABELLA>
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