Art. 6
In vigore dal 14 feb 2000
1. L' non si applica ai capitali e alle altre risorse finanziarie per i quali il Comitato per le sanzioni contro i Taliban ha concesso una deroga.
2. L' non si applica ai voli per i quali il Comitato per le sanzioni contro i Taliban ha concesso una deroga.
3. Non possono essere concesse deroghe agli diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concesse, all'occorrenza, attraverso le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III. Le deroghe concesse dal Comitato per le sanzioni contro i Taliban si applicano in tutto il territorio della Comunità.
Storico versioni
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