Art. 4

Art. 4

In vigore dal 14 feb 2000
Fatte salve le norme comunitarie in materia di riservatezza e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere alle banche, alle altre istituzioni finanziarie, alle società di assicurazioni e ad altri organismi e persone tutte le informazioni pertinenti necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento.
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