Art. 3
In vigore dal 14 feb 2000
1. Sono congelati tutti i capitali e le altre risorse finanziarie designati dal Comitato per le sanzioni contro i Taliban ed elencati nell'allegato I.
2. È vietato mettere a disposizione fondi o altre risorse finanziarie designati dal Comitato per le sanzioni contro i Taliban, elencati nell'allegato I, destinati ai Taliban o a qualsiasi impresa appartenente ai Taliban o da essi, direttamente o indirettamente, posseduta o controllata.
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