Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 feb 2000
Il presente regolamento si applica a tutti i capitali, alle altre risorse finanziarie e agli aeromobili designati dal Comitato per le sanzioni contro i Taliban. I capitali e le altre risorse finanziarie di cui al primo comma sono elencati all'allegato I e gli aeromobili di cui allo stesso primo comma sono elencati nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2000:337:oj#art-2