Art. 1 · Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Art. 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

In vigore dal 14 feb 2000
1) "Taliban": la fazione afghana autoproclamatasi altresì Emirato islamico dell'Afghanistan; 2) "Comitato per le sanzioni contro i Taliban": il comitato istituito in forza della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
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