Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 feb 2000
1. Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile 2000 è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nelle parti della divisione CIEM VIIa situate: - a sud di una linea retta che collega un punto sulla costa dell'Irlanda settentrionale a 54° 30' N e un punto sulla costa dell'Inghilterra a 54° 30' N, e - a nord di una linea tracciata collegando con linee rette i punti individuati dalle coordinate seguenti: un punto sulla costa orientale dell'Irlanda a 53° 15' N 53° 15' N, 05° 00' O 54° 00' N, 05° 00' O 54° 00' N, 04° 00' O 53° 30' N, 04° 00' O un punto sulla costa occidentale dell'Inghilterra a 53° 30' N 2. In deroga al disposto del paragrafo 1 nella regione e nel periodo di cui trattasi è consentito utilizzare reti a strascico a divergenti purché: a) la forcella di dimensioni delle maglie delle reti suddette vada da 70 a 79 mm o da 80 a 99 mm; b) a bordo non sia detenuto nessun altro tipo di attrezzo da pesca; c) le dimensioni di maglia di tutte le reti a strascico a divergenti detenute a bordo rientrino in una sola delle due forcelle di dimensioni autorizzate; d) nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm; e) dette reti siano usate solo nelle o in una delle zone seguenti: i) una zona delimitata da linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti: 53° 30' N, 05° 30' O 53° 30' N, 05° 20' O 54° 20' N, 04° 50' O 54° 30' N, 05° 10' O 54° 30' N, 05° 20' O 54° 00' N, 05° 50' O 54° 00' N, 06° 10' O 53° 45' N, 06° 10' O 53° 45' N, 05° 30' O 53° 30' N, 05° 30' O ii) una zona delimitata da linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti: 54° 00' N, 03° 50' O 54° 00' N, 03° 20' O 54° 30' N, 03° 40' O 54° 30' N, 03° 50' O 54° 20' N, 04° 00' O 54° 00' N, 03° 50' O. Inoltre le catture detenute a bordo ed effettuate con reti a strascico a divergenti in una o in entrambe le zone geografiche di cui ai punti i) e ii) possono essere sbarcate solo se la loro composizione in percentuale soddisfa le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda gli attrezzi trainati con una forcella di dimensioni delle maglie da 70 a 79 mm. 3. In deroga al disposto del paragrafo 1 nella regione e nel periodo di cui trattasi è consentito utilizzare sfogliare purché: a) abbiano una forcella di dimensioni delle maglie da 16 a 31 mm o una dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm b) siano utilizzate solo nella parte della zona indicata al paragrafo 1 ad est di 05° 30' O.
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