Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 feb 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2000. Per la Commissione Christopher PATTEN Membro della Commissione (1) GU L 258 del 5.10.1999, pag. 12. (2) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 7. (3) GU L 273 del 23.10.1999, pag. 1. (4) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 1. ALLEGATO "ALLEGATO V Elenco dei comuni o destinazioni finali della Repubblica di Serbia di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1 1. Città di Nis 2. Città di Pirot 3. Kragujevac 4. Kraljevo 5. Novi Sad 6. Sombor 7. Subotica"
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