Art. 4

Art. 4

In vigore dal 8 feb 2000
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l' 8 febbraio 2000. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. (2) GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1. ALLEGATO Contingenti supplementari per la Fiera di Berlino che si terrà dal 29 marzo al 2 aprile 2000 La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 >SPAZIO PER TABELLA>
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