Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 feb 2000
1. Senza pregiudizio dei paragrafi 2 e 3 di questo articolo, le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono stati aperti contingenti supplementari sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità. 2. Le autorizzazioni di importazione possono essere rilasciate soltanto previa presentazione di una licenza di esportazione recante nel riquadro n. 9 l'indicazione della fiera e dell'anno in questione ed accompagnata dall'originale del contratto certificato di cui all'. 3. Le autorizzazioni di importazione riguardano soltanto i prodotti spediti nella Comunità dal paese terzo di origine non prima di trenta giorni dalla chiusura della fiera.
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