Art. 2
In vigore dal 8 feb 2000
1. L'accesso ai contingenti supplementari di cui all' è limitato ai prodotti presentati alla fiera dai paesi esportatori e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita firmati nel corso della fiera e certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera.
2. Le competenti autorità dello Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera verificano che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti fissati nell'allegato.
3. Lo Stato membro interessato, entro trenta giorni dalla chiusura della fiera, comunica alla Commissione i quantitativi totali coperti da contratti certificati conclusi durante la fiera. Dette informazioni sono suddivise per paese fornitore e categoria.
Storico versioni
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