Art. 7 · Attuazione del regolamento

Art. 7

Attuazione del regolamento

In vigore dal 3 feb 2000
1. Entro il mese di marzo 2000, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati per elaborare i dati trimestrali (descrizione iniziale). 2. Ogni revisione della descrizione iniziale delle fonti e dei metodi utilizzati per elaborare i dati trimestrali è trasmessa dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) contemporaneamente alla trasmissione dei dati riveduti. 3. La descrizione iniziale e le eventuali revisioni sono oggetto di accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione (Eurostat). 4. Sulla base della descrizione o delle descrizioni fornite dagli Stati membri, la Commissione (Eurostat) esaminerà, in particolare, l'applicabilità del criterio del 90 % di cui all', paragrafo 1, per la prima stima trimestrale riguardante ciascuna delle categorie di cui all'. Nel caso in cui uno Stato membro non fosse in grado di rispettare il criterio del 90 % date le condizioni nazionali, la Commissione (Eurostat) può concedere una deroga specifica al paese in questione. 5. La Commissione (Eurostat) terrà informati il comitato del programma statistico e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia di pagamenti circa le fonti e i metodi utilizzati da ciascuno Stato membro.
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