Art. 6 · Disposizioni transitorie

Art. 6

Disposizioni transitorie

In vigore dal 3 feb 2000
1. Sono previste disposizioni transitorie per gli Stati membri che non sono in grado di trasmettere, a iniziare dal 2000, dati trimestrali nel rispetto del termine di cui all', paragrafo 1, e in conformità alle fonti e ai metodi specificati all'. 2. Tali Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le loro "migliori stime trimestrali", secondo il calendario descritto all'. 3. Simultaneamente tali paesi indicano i passi ancora da compiere per conformarsi alle fonti e ai metodi specificati nell'. 4. Il periodo cui si riferiscono le disposizioni transitorie non deve superare il calendario specificato nell'allegato al presente regolamento.
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