Art. 4
Calendario per la trasmissione dei dati trimestrali
In vigore dal 3 feb 2000
1. I dati trimestrali sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro un massimo di tre mesi dalla fine del trimestre cui si riferiscono.
2. Allo stesso tempo va trasmessa qualsiasi revisione dei dati trimestrali per i trimestri precedenti.
3. La prima trasmissione di dati trimestrali ha per oggetto i dati per il primo trimestre del 2000. Tali dati vanno trasmessi non oltre il 30 giugno 2000.
Storico versioni
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