Art. 5

Art. 5

In vigore dal 1 feb 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2000. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 1. (2) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1. (3) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48. (4) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
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