Art. 3
In vigore dal 1 feb 2000
1. I titoli d'importazione di cui all', paragrafo 1, hanno una validità di 60 giorni a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, che può avvenire fino al 31 ottobre 2000.
I titoli sono rilasciati entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa autorizzazione della Commissione.
L'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è fissato a 15 EUR per 100 kg netti.
2. In caso di mancata utilizzazione del titolo d'importazione entro i termini previsti la cauzione viene incamerata. Tuttavia, tenendo conto che la frazione di un giorno è considerata come un giorno intero:
- se il titolo è restituito all'organismo di emissione nel corso del periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la cauzione incamerata è ridotta del 40 %;
- se il titolo viene restituito all'organismo di emissione nel corso del periodo che corrisponde all'ultimo terzo della sua validità o nel corso dei quindici giorni successivi all'ultimo giorno di validità, la cauzione incamerata è ridotta del 25 %.
3. I quantitativi che figurano nei titoli restituiti conformemente al paragrafo 2 possono essere riassegnati, fatti salvi i limiti quantitativi previsti dall'. Le autorità nazionali competenti comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, i quantitativi per i quali sono stati restituiti certificati nel corso dei sette giorni precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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