Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 feb 2000
1. Ai fini dell'applicazione del dazio doganale di cui all' del regolamento (CE) n. 2798/1999, gli importatori presentano alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo d'importazione. La domanda è accompagnata da una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino. 2. Le domande di titolo d'importazione sono presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, i dati contenuti nelle domande di titolo pervenute. Non può essere tuttavia presentata alcuna domanda nel periodo compreso tra novembre e febbraio. 3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo d'importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare i titoli fino all'esaurimento del contingente mensile; in caso di rischio di esaurimento del contingente mensile, essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli in proporzione al quantitativo disponibile. 4. La Commissione informa gli Stati membri non appena viene raggiunto il quantitativo massimo previsto dal regolamento (CE) n. 2798/1999.
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