Art. 6

Art. 6

In vigore dal 1 feb 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fatte salve le decisioni adottate successivamente dal Consiglio o dalla Commissione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2000. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32. (4) GU L 98 del 13.4.1999, pag. 10.
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