Art. 4

Art. 4

In vigore dal 1 feb 2000
Per il secondo trimestre del 2000, il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98 è fissato al 29 % dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento suddetto.
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