Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 feb 2000
1. Gli operatori nuovi arrivati che soddisfino le condizioni stabilite secondo il caso ai paragrafi 2 o 3, possono, per un determinato trimestre, presentare domande di titoli nel limite complessivo del quantitativo stabilito applicando la percentuale fissata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2362/98 all'assegnazione di cui al paragrafo 6 seguente notificato loro dall'autorità nazionale competente in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento suddetto. 2. Gli operatori nuovi arrivati, registrati per il 1999 in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2362/98, devono presentare la domanda di rinnovo della loro registrazione, conformemente al paragrafo 4 della medesima disposizione - senza tuttavia allegare copia dei titoli rilasciati per il trimestre in corso - nonché la domanda di assegnazione di cui all'articolo 9 del regolamento suddetto, entro l'8 febbraio 2000. 3. Gli operatori nuovi arrivati, che non sono stati registrati per il 1999, devono, ai fini della registrazione, trasmettere all'autorità nazionale competente i documenti giustificativi indicati all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento suddetto, nonché la domanda di assegnazione prevista all'articolo 9, paragrafo 1, entro l'8 febbraio 2000. 4. L'importo della cauzione da costituire, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2362/98, è ridotto, se del caso, dell'importo della cauzione relativa al titolo o ai titoli rilasciati per il primo trimestre del 2000 all'operatore nuovo arrivato. 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2362/98, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 21 febbraio 2000: a) l'elenco degli operatori nuovi arrivati di cui al paragrafo 2, ai quali viene rinnovata la registrazione; b) l'elenco degli operatori nuovi arrivati di cui al paragrafo 3; c) le domande di assegnazione presentate in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98. 6. In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento suddetto, la Commissione determina senza indugio i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni. 7. Le autorità nazionali competenti stabiliscono e notificano a ciascun operatore nuovo arrivato il quantitativo assegnato entro il 29 febbraio 2000.
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