Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 feb 2000
Gli operatori tradizionali, registrati per il 1999 in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 2362/98, possono presentare domande di titoli d'importazione, per un determinato trimestre, nel limite complessivo del quantitativo stabilito applicando la percentuale fissata conformemente all'articolo 14 del regolamento suddetto al quantitativo di riferimento fissato dall'autorità nazionale e notificato loro per il 1999 in applicazione dell', paragrafo 4, dello stesso regolamento. Tuttavia, qualora il quantitativo di riferimento notificato per il 1999 sia stato modificato in seguito a verifiche supplementari, si tiene conto del quantitativo di riferimento modificato per l'applicazione del comma precedente.
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