Art. 2
In vigore dal 31 gen 2000
II presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. PINA MOURA
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/1999 (GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).
(3) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 (GU L 48 del 19.2.1998, pag. 1).
(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(6) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
Storico versioni
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