Art. 7
In vigore dal 24 gen 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. GAMA
(1) GU L 337 del 31.12.1993, pag. 3.
(2) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 3.
(3) GU L 337 del 31.12.1993, pag. 83.
(4) GU L 212 del 12.8.1999, pag. 3.
(5) GU L 337 del 31.12.1993, pag. 173.
(6) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 10.
(7) GU L 96 del 28.4.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/1999 (GU L 212 del 12.8.1999, pag. 1).
(8) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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