Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 gen 2000
1. Le misure di cui all' del regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio sono prorogate al 2000. Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento. 2. Qualora la Svizzera e la Norvegia cessino di applicare le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all' del presente regolamento, può sospendere l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.
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