Art. 6
Il contributo annuo è erogato in due rate, secondo le modalità seguenti:
In vigore dal 24 gen 2000
- un acconto dell'80 % è versato dopo che il presidente del consiglio d'amministrazione del Fondo avrà firmato l'impegno tipo richiesto dalla Commissione ai beneficiari dei contributi da essa erogati e si sarà impegnato ad utilizzare il contributo a norma dell', e dopo che la Commissione avrà ricevuto e approvato la relazione annuale di attività del Fondo e i conti annuali verificati relativi all'esercizio precedente;
- il saldo del 20 % sarà versato dopo che la Commissione avrà ricevuto e approvato la relazione annuale di attività del Fondo e i conti annuali verificati relativi all'esercizio per il quale è stato versato il contributo comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2000:214:oj#art-6