Art. 6 · Il contributo annuo è erogato in due rate, secondo le modalità seguenti:

Art. 6

Il contributo annuo è erogato in due rate, secondo le modalità seguenti:

In vigore dal 24 gen 2000
- un acconto dell'80 % è versato dopo che il presidente del consiglio d'amministrazione del Fondo avrà firmato l'impegno tipo richiesto dalla Commissione ai beneficiari dei contributi da essa erogati e si sarà impegnato ad utilizzare il contributo a norma dell', e dopo che la Commissione avrà ricevuto e approvato la relazione annuale di attività del Fondo e i conti annuali verificati relativi all'esercizio precedente; - il saldo del 20 % sarà versato dopo che la Commissione avrà ricevuto e approvato la relazione annuale di attività del Fondo e i conti annuali verificati relativi all'esercizio per il quale è stato versato il contributo comunitario.
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