Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 gen 2000
Il Fondo utilizza il contributo prioritariamente a favore di progetti transfrontalieri o riguardanti ambedue le collettività, in particolare quelli coerenti con gli obiettivi del programma PEACE e degli altri programmi che beneficiano del sostegno dei Fondi strutturali. I contributi sono utilizzati in modo da avere un'autentica incidenza aggiuntiva sulle zone interessate e non dovrebbero quindi sostituirsi ad altre spese pubbliche o private. La Commissione è rappresentata da un osservatore nelle riunioni del consiglio di gestione del Fondo.
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